LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 25-01-1988
REGIONE MARCHE

Norme per la lotta al randagismo e per l' istituzione
dell' anagrafe canina regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 13
del 29 gennaio 1988
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario di Governo ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge

 

 

ARTICOLO 1

 Competenze e strutture
 1.  Agli adempimenti previsti dalla presente legge
per la lotta al randagismo dei cani, provvedono i comuni
singoli o associati, a norma della LR 12 marzo
1980, n. 10, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  2.  Per l' esercizio delle proprie funzioni i comuni
si avvalgono dei servizi e delle strutture delle unità
sanitarie locali, nonchè  della collaborazione delle associazioni
protezionistiche e naturalistiche e di volontariato
interessate.

 

 

ARTICOLO 2

 Anagrafe del cane
 1.  Presso il servizio veterinario delle unità  sanitarie
locali è  istituita l' anagrafe del cane, alla quale debbono
essere iscritti tutti gli animali presenti nel
territorio regionale.

 

 

ARTICOLO 3

 Denuncia del cane
 1.  I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli
animali provvedono a farne denuncia, conformemente
all' allegato 1 alla presente legge, al servizio
veterinario dell' unità  sanitaria locale competente per
territorio, per le successive operazioni di iscrizione
all' anagrafe canina e di tatuaggio.
  2.  La denuncia prevista nel comma 1 va fatta entro
i termini appresso indicati:
  a) per i nuovi nati, entro un periodo di tempo compreso
fra il terzo ed il quarto mese di vita;
  b) per tutti gli altri, in periodi concordati tra i singoli
comuni ed il servizio veterinario delle unità  sanitarie
locali, e comunque entro diciotto mesi
dall' entrata in vigore della presente legge.

 

 

ARTICOLO 4

 Anagrafe e tatuaggio del cane
 1.  Il servizio veterinario delle unità  sanitarie locali
provvede all' iscrizione, all' anagrafe e al tatuaggio degli
animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento
composta da:
  a) numero dell' unità  sanitaria locale;
  b) sigla della provincia;
  c) numero progressivo.
  2.  La sede di elezione del tatuaggio è  la parte interna
della coscia destra o, a giudizio del medico veterinario,
il padiglione auricolare destro.
  3.  Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono
essere tali da evitare sofferenza all' animale.
  4.  Il servizio veterinario può  riconoscere la validità
dei contrassegni a tatuaggio già  apposti da enti
abilitati al tatuaggio, nonchè  da enti o associazioni
protezionistiche e naturalistiche.
  5.  La giunta regionale può  autorizzare sistemi di
riconoscimento degli animali diversi da quello previsto
al comma 1.
  6.  Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse
modalità  previste per il cane, anche su tutti gli
esemplari di lupo (canis lupis) tenuti in cattività  per
qualsiasi scopo.

 

 

ARTICOLO 5

 Animali provenienti da altre regioni
 1.  Gli animali provenienti da regioni nelle quali è
già  stato attivato il servizio di anagrafe canina e di
tatuaggio, sono soggetti alla sola iscrizione all' anagrafe,
considerando validi i contrassegni già  apposti.
  2.  Gli animali provenienti da regioni nelle quali non
è  istituito tale servizio, sono soggetti sia all' iscrizione
all' anagrafe, che al tatuaggio.
  3.  I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli
animali di cui al presente articolo, provvedono a farne
denuncia al servizio veterinario dell' unità  sanitaria
locale competente per territorio, entro trenta
giorni dall' introduzione degli animali nel territorio regionale.

 

 

ARTICOLO 6

 Soggetti autorizzati al tatuaggio
 1.  Le operazioni di tatuaggio degli animali sono
eseguite da medici veterinari dipendenti dalla unità
sanitaria locale o da medici veterinari liberi professionisti
autorizzati, per esigenze di servizio, dal comitato
di gestione dell' unità  sanitaria locale.

 

 

ARTICOLO 7

 Scheda segnaletica
 1.  I dati relativi a ogni singolo animale debbono
essere riportati su schede segnaletiche conformi all'
allegato 2 alla presente legge.
  2.  Di ogni scheda debbono essere redatte tre
copie.
  3.  Una copia viene consegnata al proprietario o
detentore a qualsiasi titolo dell' animale, una rima
ne agli atti del servizio veterinario dell' unità  sanitaria
locale e la terza viene inviata al comune di
residenza del proprietario o detentore a qualsiasi titolo
dell' animale, per l' aggiornamento del registro
dei cani esistenti sul territorio.  Eventuali modifiche
alle schede devono altresì  essere comunicata mensilmente
al comune competente.
  4.  I dati riportati nella scheda segnaletica devono
essere utilizzati dal proprietario dell' animale nel caso
in cui questi debba procedere alla denuncia di
morte, smarrimento o cessione a qualsiasi titolo, come
pure alla richiesta di soppressione dell' animale,
nonchè  dal servizio veterinario dell' unità  sanitaria locale
in occasione di qualsiasi intervento di natura
sanitaria eseguito sugli animali e del rilascio delle relative
certificazioni.

 

 

ARTICOLO 8

 Eccezioni
 1.  Le norme relative all' iscrizione all' anagrafe canina
ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti
alle forze armate e di polizia e a quelli che
soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi
sul territorio regionale al seguito del proprietario o
detentore a qualsiasi titolo, a scopo di lavoro, caccia,
addestramento, turismo.

 

 

ARTICOLO 9

 Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento
 1.  I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli
animali devono segnalare al servizio veterinario dell'
unità  sanitaria locale competente per territorio:
  a) la scomparsa dell' animale entro il terzo giorno
successivo all' evento;
  b) la morte dell' animale entro il secondo giorno successivo
all' evento, per consentire al servizio veterinario
l' accertamento delle cause di morte,
qualora le medesime non siano riferibili a malattia
comune già  diagnosticata;
  c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell' animale entro
i quindici giorni successivi.
  2.  La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve
essere fatta con il messo di comunicazione più  rapido,
e successivamente confermata per iscritto,
conformemente agli allegati 3 e 4 della presente legge.
  3.  La segnalazione relativa al trasferimento dell'
animali può  essere fatta solo per iscritto, conformemente
all' allegato 5 alla presente legge.

 

 

ARTICOLO 10

 Cattura di cani non tatuati
 1.  In caso di cattura di un cane sprovvisto di tatuaggio,
si applicano le norme di cui all' articolo 85
del DPR 8 febbraio 1954, n. 320.
  2.  Se l' animale viene richiesto da privati o da enti
o associazioni protezionistiche e naturalistiche, prima
della consegna deve essere tatuato ed iscritto
all' anagrafe;  in tal caso si applica il comma 2 dell'
articolo 18.

 

 

ARTICOLO 11

 Custodia e cessione dei cani tatuati
 1.  Se l' animale catturato risulta tatuato, viene tenuto
in custodia per un periodo non superiore a venti
giorni.
  2.  Chi procede alla cattura deve il giorno stesso
darne notizia, con il mezzo di comunicazione più  rapido,
al servizio veterinario dell' unità  sanitaria locale
di iscrizione, affinchè  quest' ultima proceda
all' identificazione del propietario o detentore e alla
conseguente comunicazione scritta dell' avvenuta
cattura, da effettuarsi entro le successive ventiquattro
ore.
  3.  Il proprietario o detentore dell' animale, è  assoggettato
al rimborso delle spese di custodia e di
mantenimento.  Il proprietario o il detentore che non
provveda al ritiro dell' animale è  assoggettato alla
sanzione amministrativa prevista dal comma 2 dell'
articolo 19.
  4.  Nel caso in cui l' animale non venga ritirato dal
proprietario o detentore e venga richiesto da privati
o da enti o associazioni protezionistiche e naturalistiche,
si deve procedere, prima della consegna, alla
sola variazione di iscrizione all' anagrafe.
  5.  Per gli animali non ritirati, identificato il proprietario
o il detentore ed assoggettatolo a quanto
previsto dal comma 3, viene data attuazione a quanto
previsto dal comma 1 dell' articolo 10.

 

 

ARTICOLO 12

 Soppressione dei cani
 1.  Qualora al proprietario o al detentore a qualsiasi
titolo non sia possibile il mantenimento di un
cane, ovvero la cessione ad altri privati o ad enti o
associazioni protezionistiche e naturalistiche, egli deve
darne comunicazione scritta, conformemente all'
allegato 6 alla presente legge, al servizio veterinario
dell' unità  sanitaria locale che provvede al ritiro dell'
animale ed alla sua soppressione con metodi eutanasici.
  2.  Di tale intervento deve essere redatto apposito
certificato, in triplice copia, una delle quali viene
consegnata al proprietario o detentore a qualsiasi
titolo dell' animale, una rimane agli del servizio
veterinario dell' unità  sanitaria locale e la terza viene
inviata al comune di residenza del proprietario o detentore
a qualsiasi titolo dell' animale.
  3.  A seguito delle operazioni stabilite nei commi
1 e 2, il servizio veterinario dell' unità  sanitaria locale
provvede alla cancellazione dell' animale dall' anagrafe.

 

 

ARTICOLO 13

 Contenimento del fenomeno del randagismo
 1.  La Regione promuove le opportune iniziative
finalizzate al censimento dei cani randagi e inselvatichiti.
  2.  Il sindaco, qualora la presenza di cani randagi
sul territorio comunale costituisca pericolo per l' incolumità
pubblica o arrechi danno al patrimonio zootecnico,
o quando ricorrano le circostanze di cui
all' articolo 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320,
sempre che la cattura degli animali non sia possibile
con alcuno dei sistemi tradizionali, può  disporre
l' abbattimento dei medesimi con propria ordinanza
da emanarsi ai sensi dell' articolo 5 della LR 18 dicembre
1981, n. 41 e nel rispetto della vigente normativa
in materia di pubblica sicurezza.  Alle
eventuali battute dovranno partecipare agenti giudiziari
dipendenti da enti pubblici quali guardie venatorie
provinciali, comunali o forestali.
  3.  E' fatto salvo quanto previsto dall' articolo 16 della
 LR 28 marzo 1983, n. 8, intendensosi sostituite
le sanzioni amministrative di cui al tredicesimo e
quindicesimo comma del succitato articolo 16 con
quelle di cui al comma 1 dell' articolo 19 della presente
legge.
  4.  Nelle zone ove è  accertata la presenza del lupo,
al fine di salvaguardarne l' incolunità , la cattura
dei cani può  essere effettuata unicamente con mezzi
selettivi che catturino vivi ed integri gli animali.

 

 

ARTICOLO 14

 Trattamenti immunizzanti
per motivi di natura sanitaria
 1.  Qualora dovesse essere disposto, per giustificati
motivi di natura sanitaria, l' obbligo di sottoporre
a trattamento vaccinale immunizzante contro la
rabbia o altre malattie i cani presenti nel territorio
regionali, a carico del proprietario o detentore inadempiente
viene applicata la sanzione di cui al comma
2 dell' articolo 19, e si provvede al trattamento
immunizzante degli animali.

 

 

ARTICOLO 15

 Servizio di cattura, custodia e mantenimento
dei cani randagi
 1.  Il servizio veterinario delle unità  sanitarie locali
provvede alla cattura, alla custodia ed al mantenimento
dei cani randagi in apposite strutture polivalenti
per la profilassi veterinaria, realizzate a cura dei
comuni, singoli o associati e dotate dei necessari requisiti
strutturali e funzionali stabiliti con provvedimento
del consiglio regionale, su proposta della
giunta regionale, da presentarsi entro novanta giorni
dall' entrata in vigore della presente legge.
  2.  Agli stessi scopi possono essere utilizzati i canili
comunali esistenti, previo adeguamento ai requisiti
stabiliti a norma del comma 1.
  3.  Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni
a scopo di commercio o addestramento devono
essere dotate dei medesimi requisiti strutturali
e funzionali indicati nei commi precedenti.
  4.  Il consiglio regionale con il provvedimento di
cui al comma 1 stabilisce altresì  i requisiti igienicosanitari
delle strutture di privati, enti o associazioni
che provvedono al ricovero degli animali senza scopi
di lucro.

 

 

ARTICOLO 16

 Attività  di educazione sanitaria
 1.  L' unità  sanitaria locale, nell' ambito dell' attività
di educazione sanitaria, dispone appositi programmi
annuali, con riguardo anche ai metodi di controllo
e programmazione delle nascite delle cucciolate, per
sensibilizzare la pubblica opinione ed in particolare
la popolazione scolastica in ordine alle problematiche
concernenti la lotta al randagismo, alla profilassi
delle zoonosi ed al rapporto uomo - animaleambiente.
  2.  Tale attività  di educazione sanitaria viene svolto
dal servizio veterinario dell' unità  sanitaria locale,
in collaborazione con enti o associazioni protezionistiche
e naturalistiche e, in ambito scolastico, con
il provveditorato agli studi.

 

 

ARTICOLO 17

 Controllo delle nascite
 1.  I servizi veterinari della usl, a richiesta del proprietario
o detentore, predispongono interventi preventivi
e successivi atti al controllo delle nascite della
popolazione canina e felina, servendosi delle proprie
strutture o di medici veterinari liberi professionisti
incaricati, su loro richesta, dal comitato di gestione
 dell' USL.

 

 

ARTICOLO 18

 Costo delle operazioni
di registrazione e di tatuaggio
 1.  Per le operazioni di registrazione, di tatuaggio
e di eventuale soppressione autanasica degli animali,
nonchè  per gli interventi di cui al precedente articolo
17, il proprietario o detentore a qualsiasi titolo
è  tenuto al versamento all' unità  sanitaria locale delle
somme previste dal DPGR 3 maggio 1985, nº
21686 e successive modifiche ed integrazioni.
  2.  Le operazioni di registrazione e di tatuaggio sono
gratuite in caso che l' animale venga richiesto da
parte di associazioni protezionistiche che non hanno
scopi di lucro.

 

 

ARTICOLO 19

 Sanzioni
 1.  Per le violazioni alle norme di cui alla presente
legge di applica la sanzione amministrativa da lire
40.000 a lire 400.000, salvo che non ricorrano i presupposti
per l' applicazione di norme penali.
  2.  Nel caso in cui la violazione riguardi la norma
prevista dall' articolo 14 o nel caso di comprovato
abbandono dell' animale da parte del proprietario o
detentore a qualsiasi titolo, si applica la sanzione amministrativa
da lire 80.000 a lire 800.000.
  3.  I proventi derivante dalla irrogazione delle sanzioni
previste dai commi 1 e 2 sono introitati dai comuni
e destinati alle finalità  di cui alla presente legge.
  4.  Il presidente della giunta regionale emana apposite
direttive, a norma dell' articolo 3, quinto comma,
della LR 5 luglio 1983, n. 16, per disciplinare
la devoluzione dei suddetti proventi al bilancio delle
unità  sanitarie locali.

 

 

ARTICOLO 20

 Vigilanza e controllo
 1.  I comuni singoli o associati, anche mediante
le unità  sanitarie locali, esercitano le funzioni di vilanza
sull' osservanza delle leggi e dei regolamenti
generali e locali, relativi alla protezione degli animali.
  2.  A tali funzioni collaborano le associazioni naturalistiche,
protezionistiche e venatorie.

 

 

ARTICOLO 21

 Norme finanziaria
 1.  Alle spese necessarie per l' attuazione della presente
legge poste a carico delle unità  sanitarie locali,
si fa fronte mediante la quota del fondo
sanitario regionale, loro assegnata in conto corrente
e in conto capitale, i proventi delle sanzioni e le
altre disponibilità  acquisite in applicazione della presente
legge.

 

 

ARTICOLO 22

 Efficacia della legge
 1. Le norme contenute nella presente legge avranno
effetto dal centottantesimo giorni dalla sua entrata
in vigore.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Marche.
 Data ad Ancona, addì  25 gennaio 1988.

 

 

 Fac simile della denuncia per l' iscrizione all' anagrafe canina,
della scheda segnaletica e della segnalazione di morte, scomparsa
o trasferimento e soppressione del cane (artt. 3,7,9 e 12).